Il sogno di ogni imprenditore è quello di conoscere i nomi di tutti i potenziali clienti nel momento esatto in cui hanno bisogno del prodotto o del servizio che offre.
Ma come è possibile sapere i nomi delle persone che a Bergamo,Milano,Verona,Torino o Firenze stanno decidendo l'acquisto di pavimenti,serramenti e porte,stufe e/o caminetti,o devono realizzare impianti elettrici,idraulici o installare un impianto di antifurto?
CONCESSIONI.COM, ha messo a punto un servizio di rilevazione, elaborazione e comunicazione al punto vendita interessato, dei nomi di tutte le persone che hanno presentato una Dichiarazione Inizio Attività - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (D.I.A.-S.C.I.A.)o che hanno ricevuto dal Comune un Permesso di Costruzione o un'Autorizzazione Paesaggistica per realizzare un'opera edile.
Il servizio è il risultato di un paziente e meticoloso lavoro iniziato quasi 20 anni fa con grande passione e progressivamente arricchito di contenuti e opportunità interessanti per gli utenti e le aziende del settore edile.
CONCESSIONI.COM può fornire all'impiantista,al rivenditore di pavimenti in ceramica o legno,al serramentista o allo Showroom multimerceologico i nomi dei committenti e dei loro progettisti proprio nel momento "giusto", quando decidono gli impianti da realizzare o i materiali da acquistare!
Provvedimento amministrativo emesso dal comune, che autorizza l'attivita' di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformita' agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il permesso di costruire e' stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosidetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.
La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.
Il permesso di costruire e' richiesto dai soggetti che hanno titolarita' ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e ,generalmente, e' soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Atto amministrativo che nacque, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all'art.26 "opere interne", obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformita' degli strumenti urbanistici vigenti a presentare una "relazione a firma di un professionista abilitato (es. Ingegnere, Agronomo, Architetto, Geometra o Perito Edile iscritto al relativo albo professionale) che asseverasse le opere da compiersi"
In seguito, la D.I.A. e' diventata uno strumento estremamente potente, che e' servito alla Pubblica Amministrazione per compiere il ruolo di vigilanza sull'attivita' edilizia che si svolgeva sul proprio territorio. Con una D.I.A., infatti, si poteva ristrutturare il proprio appartamento, effettuare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile e persino costruire nuovi edifici, qualora fosse presente un piano particolareggiato.
La D.I.A. e' ancora oggi regolamentata nel Testo Unico dell'Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all'art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti. La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l'attivita',il soggetto, generalmente decorsi 30 giorni puo' darvi inizio, dandone notizia. Entro i 30 giorni (dalla data di protocollo) l'ufficio tecnico comunale puo' chiedere integrazioni o inibire l'inizio dei lavori per mancanza di documentazione o difformita' rispetto alle norme vigenti e/o agli strumenti urbanistici. Il potere inibitorio previsto dal comma 6 art. 23 del D.P.R. 380/01, puo' essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale possono soltanto essere emanati provvedimenti d'autotutela e sanzionatori. Il dispositivo di sentenza precisa che alla scadenza del termine di trenta giorni matura l'autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati ed indicati nella D. I. A. fermo restando il potere dell'Amministrazione comunale di provvedere anche successivamente alla scadenza del termine stesso, ma non piu' con provvedimento inibitorio (ordine o diffida a non eseguire i lavori) bensi' con provvedimento sanzionatorio (se i lavori sono gia' stati eseguiti, in tutto o in parte) di tipo ripristinatorio o pecuniario, secondo i casi, in base alla normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi.
con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, la D.I.A. e' stata sostituita dalla S.C.I.A. La differenza principale sta nel fatto che, mentre con la D.I.A., per dare inizio alle opere, era necessario aspettare i 30 giorni necessari per il silenzio-assenso, con la S.C.I.A. i lavori possono cominciare subito dopo aver consegnato al Comune tutta la documentazione richiesta.
Si puo' ricorrere alla S.C.I.A. anche quando sono presenti dei vincoli,ambientali, paesaggistici, culturali o altri specifici ma in questo caso, prima di avviare i lavori, e' necessario aver ottenuto l'autorizzazione specifica.
La S.C.I.A. deve essere corredata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, accompagnate da tutti gli elaborati tecnici, per consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. L'amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto o rimozione. I lavori possono cominciare dalla data di presentazione della S.C.I.A e,se sono presenti dei vincoli, bisogna aspettare che arrivi l'autorizzazione dell'ente competente alla tutela del vincolo (Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune, Parco, ecc.).
Eventuali elementi di falsita', nelle dichiarazioni o attestazioni, sono puniti con la reclusione a 1 a 3 anni.